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Effetti della separazione sul permesso di soggiorno ottenuto per vincoli familiari

In Italia, allo straniero sposato con cittadino italiano può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 Testo Unico sull’Immigrazione L. 6 marzo 1998 e successive modifiche).

Il titolo di soggiorno rilasciato per ragioni familiari ha come premessa fondamentale la convivenza; questo principio è implicito nella stessa natura del permesso, il cui rilascio e rinnovo dipendono dalla sussistenza e dalla continuità dei vincoli affettivi e parentali propri del nucleo familiare.

Se da una parte la pronuncia della separazione non fa venir meno gli effetti civili del matrimonio, che si sciolgono soltanto con il divorzio, dall’altra fa venir meno l’elemento della convivenza.

Cosa accade quindi in caso di separazione ? La revoca per fortuna non è automatica

Il Testo Unico sull’immigrazione consente allo straniero che abbia deciso di procedere con la separazione di trasformare il proprio permesso in un permesso di altro tipo (articolo 30, comma 5, T.U.).
La norma stabilisce che in caso di separazione legale o di annullamento del matrimonio il permesso di soggiorno possa diventare un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

La conversione non è automatica, ma deve avvenire dietro iniziativa del cittadino extracomunitario

Lo straniero, con la separazione e con la fine della convivenza, avrà il dovere di richiedere alla pubblica amministrazione, a mezzo di apposita istanza debitamente comprovata, la conversione del proprio permesso in altro tipo di permesso, allegando la documentazione inerente al titolo richiesto, a seconda che si tratti di richiesta di conversione per lavoro subordinato, autonomo o per studio.

Con questa previsione, il legislatore ha voluto evitare ogni indebita pressione nei confronti del coniuge in ordine al libero esercizio dei propri diritti all’interno della famiglia.

Infine, è utile ricordare che se il matrimonio è stato celebrato in Italia bisognerà procedere con la procedura di separazione e/o divorzio secondo la legge italiana.

Qualora il matrimonio è stato celebrato all’estero sarà necessario verificare le leggi dei paesi di entrambe i coniugi ed i criteri di prevalenza sulla determinazione del Tribunale competente e della legge applicabile al caso concreto anche secondo le regole del diritto internazionale privato.

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