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Casa in comodato al figlio: cosa accade se la coppia si separa?

Ai sensi dell’art. 1803, comma 1 c.c.

il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’ obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta

Il comodato avente a oggetto un immobile rappresenta uno strumento sempre più utilizzato dai parenti in favore delle coppie che contraggono matrimonio, affinché se ne servano per le esigenze abitative familiari.

Immaginiamo che sia il nonno paterno a concedere l’utilizzo della casa al figlio e alla di lui famiglia. Immaginiamo quindi che vi sia una separazione tra i coniugi e un provvedimento del Giudice di assegnazione dell’immobile al genitore collocatario della prole e cioè, sovente, alla madre, ex moglie del comodatario.

Di qui la domanda: “Il comodante, parente del citato comodatario non assegnatario dell’immobile, può ottenere la restituzione del bene?”

L’ importanza della questione delineata è chiara: l’interesse del nucleo familiare, in particolare della prole, alla conservazione dell’ambiente domestico, da un lato, e quello del comodante, proprietario dell’immobile, a recuperarne la disponibilità, dall’altro (e non lasciarlo nella disponibilità della ex nuora !).

La Cassazione SU (Sentenza 2004\13603) ha stabilito che il provvedimento di assegnazione, pronunciato nel giudizio di separazione in favore del genitore collocatario dei figli minori – o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa – non modifica la natura né il contenuto del titolo di godimento sul bene.

Nella prospettiva delle Sezioni Unite, l’ex moglie del comodatario, pur non essendo parte formale né sostanziale del contratto, riceve il bene quale “rappresentante” dell’intero nucleo familiare per le cui esigenze abitative è stato concesso in godimento.

Secondo la Corte:

si è dinanzi ad un’ipotesi di comodato […] caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare

Detto momento coinciderà

con il compimento della funzione di centro della comunità domestica propria della casa coniugale

Ravvisabile non tanto nel raggiungimento della maggiore età da parte dei figli conviventi con l’assegnatario, quanto più nella conquista dell’indipendenza economica ad opera degli stessi.

Il vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, pertanto, sopravvive” alla crisi coniugale, con la conseguente impossibilità di farne dipendere lo scioglimento dall’esclusiva volontà del comodante.

Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di cessazione della funzione propria del bene stesso, il comodante potrà richiedere la restituzione del bene, esclusivamente nel caso in cui sopravvenga “un urgente e impreveduto bisogno” di riottenere la disponibilità immediata del medesimo (ex art. 1809, comma 2 c.c.) da individuarsi nella sopravvenuta necessità di uso diretto del bene, ovvero nel sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche (Sentenza Cass SU 29 settembre 2014, n. 20448)

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