L’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che dichiarazioni, comunicazioni e atti presentati e acquisiti dall’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi e come tali accessibili a scopo difensivo, indipendentemente dal loro utilizzo nel processo. È un passo importante in vista di un maggior ricorso all’autodeterminazione della vita di ciascun coniuge dopo la separazione o il divorzio.
C’eravamo tanto amati…
Così tanto da svelare anche quei segreti che solitamente si condividono solo con il commercialista; da far finta di non accorgersi dell’opacità del partner nella gestione dei suoi affari; da non voler sporcare con questioni di soldi la purezza del sentimento; così tanto da unire i propri cuori ma non i propri portafogli; per finire spesso a fronteggiarsi in una separazione o in un divorzio dotati di armi di ben diversa potenza.
Magari hanno ragione gli americani con i loro patti prematrimoniali
O magari no, almeno per noi italiani qui e ora, o per qualcuno di noi che non vuole saperne di programmare la fine di una relazione quando ancora sta prendendo forma e promette indissolubilità.
Sciogliere un legame di coppia presuppone una riorganizzazione della propria vita e di quella dei figli, se ci sono, anche dal punto di vista economico e finanziario. Tuttavia, perché questo possa rispondere non solo alle necessità oggettive delle persone ma anche al bisogno di equità e giustizia di ciascuno, serve che ci sia una chiusura dei conti del passato, come se fosse la redazione di un bilancio di liquidazione dell’”impresa famiglia”.
Se la coppia, finché tale è rimasta, ha condiviso la gestione e le informazioni relative ai propri redditi, alle proprie disponibilità finanziarie e al proprio patrimonio, pur con il sangue amaro e una sporta piena di rivendicazioni potrà ragionare sul futuro contando sulla trasparenza di ciò che è stato e ciò che è.
Ma se così non è stato, se non c’è stata limpidezza nei fatti e nei comportamenti tra i partner o se questa opacità era rivolta all’esterno della coppia con condotte elusive o non propriamente collocabili nel perimetro della legalità, ecco che la separazione può fare da detonatore e far esplodere il sistema preesistente. Oppure il sistema stesso può prevalere e mettere all’angolo il partner più debole.
Il sistema prevale quando è ben protetto e difficilmente raggiungibile
Fino a pochissimo tempo fa, in grado di scardinare questa protezione era il giudice del processo di separazione o di divorzio. Egli poteva disporre l’accesso ai documenti contenuti nell’anagrafe tributaria e valutare quale dei due interessi contrapposti far prevalere: quello alla privacy dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali del partner più abbiente o quello della tutela dell’interesse della parte più debole nel matrimonio di vedersi riconosciuto l’assegno di separazione o divorzio.
Davanti alle reticenze a rendere accessibili i dati dell’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate, che si è nascosta finora dietro la più abusata e al contempo inafferrabile delle parole, cioè la “privacy”, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in questo tormentato 2020 con tre sentenze (n. 19 – 20 – 21) ha frantumato lo scudo dietro cui si è protetta la stessa AdE sancendo l’accesso senza vincoli all’anagrafe tributaria nei giudizi di separazione e divorzio per verificare i redditi e i patrimoni dei coniugi e stabilire così in modo equo l’assegno di mantenimento.
È, quindi, più semplice grazie a questo pronunciamento ricostruire il patrimonio e il reddito dei coniugi che si stanno separando o stanno divorziando, anche quando uno dei due non è sufficientemente collaborativo da condividere in trasparenza la propria situazione economica e finanziaria. Per fare qualche esempio, accedendo alle dichiarazioni dei redditi dei coniugi si possono evincere i redditi percepiti – da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa individuale e da partecipazione in società di persone – i dividendi incassati da partecipazioni in società per azioni non quotate e a responsabilità limitata, le proprietà immobiliari e i terreni, le proprietà all’estero, e così via.
Non necessitando più dell’ordine del giudice per ottenere tutto questo è verosimile aspettarsi qualche definizione consensuale in più
È interessante, altresì, domandarsi se questa novità possa avere effetti sulla mediazione familiare. La risposta non è scontata: innanzi tutto dobbiamo fare un distinguo sui modelli di intervento utilizzati dai mediatori familiari, escludendo da un possibile raggio di azione tutti quelli che non contemplano la trattazione degli aspetti economici della separazione e del divorzio.
Per quanto riguarda i modelli che si occupano di tutti gli aspetti della separazione e del divorzio possiamo ipotizzare – e auspicare – che la possibilità di accedere ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari presenti nell’anagrafe tributaria (compreso l’archivio dei rapporti finanziari) e di estrarne copia, così come sancito dal Consiglio di Stato, possa costituire una leva importante per l’assunzione e la tenuta di un comportamento collaborativo e cooperativo di entrambe le parti durante tutta la mediazione.