Il 22 giugno 2022 entra in vigore la prima fase della legge di riforma del processo civile (L. 206 del 26.11.2021). La legge prevede una delega al governo per l’emanazione di decreti attuativi di vasta portata occupandosi estensivamente anche di diritto di famiglia.
Il 22 giugno 2022 entrano in vigore delle disposizioni di carattere precettivo per tutti i procedimenti che vengono instaurati a partire da quella data. Cosa cambia immediatamente per chi si occupa di famiglia?
Viene modificata la ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni
La Legge interviene, modificandolo, l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, superando così i dubbi sulla portata della vis atractiva del Tribunale Ordinario ed ampliandone la competenza.
Diventano di competenza del Tribunale ordinario i procedimenti:
- sulla decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, art. 330 c.c.
- sulla reintegrazione nella responsabilità genitoriale, art. 332 c.c.
- sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli, art. 333 c.c.
- sulla rimozione dall’amministrazione [del patrimonio dei figli], art. 334 c.c.
- sulla riammissione nell’esercizio dell’amministrazione [del patrimonio dei figli], art. 335 c.c.
Il Tribunale Ordinario è competente anche se uno dei procedimenti che precedono sono instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, ovvero quando è già pendente o è instaurato successivamente un giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o un giudizio per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, art. 250, 4°comma, c.c., nel caso di adozione provvedimenti opportuni nell’interesse del figlio nel caso di impugnazione del riconoscimento, art. 268 c.c., nel caso di provvedimenti utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e la tutela degli interessi economici del figlio quando una sentenza riconosca la filiazione, art. 277 c.c., e nel caso di procedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale, art. 316 c.c., di procedimenti per la modifica delle condizioni di separazione, art. 710 c.p.c., o di divorzio, art. 9 L. 898/1970.
Il Tribunale per i Minorenni è competente per il ricorso per inadempienze e violazioni nell’esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 709ter c.p.c..
Viene giurisdizionalizzato e dettagliatamente disciplinato il c.d. allontanamento d’urgenza del minore
L’art. 403 c.c. “intervento della pubblica autorità a favore dei minori” viene completamente riscritto.
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque l’urgenza di provvedere”.
La nuova formulazione del primo comma dell’art. 403 c.c. rispecchia, nel nuovo linguaggio utilizzato, la sensibilità della nostra epoca e prevede, molto opportunamente, nei commi successivi una procedura con tempi precisi per il controllo del Giudice sull’operato delle pubbliche autorità.
Infatti, viene previsto che l’autorità che ha adottato il provvedimento ne dia immediato avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Entro 24 ore dal collocamento del minore in sicurezza, l’autorità trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento adottato, corredato da una relazione e da ogni documento utile. Il Pubblico Ministero, entro le successive 72 ore, può disporre la revoca del provvedimento, oppure chiederne la convalida al Tribunale per i Minorenni. Entro le successive 48 ore il Tribunale per i Minorenni provvede con Decreto alla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore, il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni. Successivamente all’udienza, ma entro 15 giorni dalla stessa, il Tribunale per i Minorenni pronuncia il Decreto di conferma, revoca o modifica del provvedimento.
Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del Tribunale per i Minorenni non intervengono entro i termini previsti.
Le norme sul curatore speciale del minore
La legge ha riformato le disposizioni degli artt. 78 e 80 c.p.c. riordinando le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte nel processo, e deve essergli quindi riconosciuto un rappresentante ad hoc.
Ferma la necessità di nominare un curatore speciale del minore nei casi di conflitto di interesse con un genitore, sono state tipizzate le ipotesi in cui la nomina del curatore speciale del minore è obbligatoria, a pena di nullità, da quelle in cui è facoltativa.
La nomina del curatore speciale del minore è obbligatoria a pena di nullità nei procedimenti per decadenza dalla responsabilità genitoriale, nel provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c., nell’affidamento eterofamiliare, nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono, situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne.
La nomina del curatore speciale del minore è facoltativa nel caso di temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore.
Il curatore speciale del minore può avere poteri di rappresentanza sostanziale. Inoltre, la norma impone al curatore speciale l’ascolto del minore che abbia compiuto 14 anni e al tutore e al PM di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore. In questo modo si concentrano in un’unica figura il curatore e il difensore del minore.
Viene esteso l’ambito di operatività della negoziazione assistita
La negoziazione assistita, già prevista per separazioni e divorzi, è ora estesa:
- alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
- ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate
- alla determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
- alla determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c..
Specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare
La norma prevede la creazione di un Albo Unico al quale magistrati e difensori potranno attingere per la nomina dei Consulenti Tecnici. Alle categorie già previste per l’albo dei CTU del Tribunale se ne aggiungono altre: neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Somme per la violazione o l’inosservanza dei provvedimenti del giudice
La norma riscrive l’art. 709ter c.p.c. prevedendo che il Giudice disponga il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
Somme per la violazione o l’inosservanza dei provvedimenti del giudice
La norma riscrive l’art. 709ter c.p.c. prevedendo che il Giudice disponga il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
La seconda fase dell’attuazione della Legge di Riforma entrerà in vigore entro un anno dalla pubblicazione della legge. Il Governo è delegato ad adottare dei provvedimenti per la creazione del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie che riguarderà tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia di competenza del Tribunale Ordinario che del Tribunale per i minorenni, ad eccezione della dichiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione dei minori e in materia di immigrazione. Verranno introdotte ulteriori modifiche alla negoziazione assistita familiare. Gli accordi ottenuti ad esito di questa procedura potranno contenere dei patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.
Nella terza fase verrà istituito il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.