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Mediazione delegata sottrazione internazionale minori

Lo strumento della mediazione familiare può essere utilizzato in caso di sottrazione internazionale dei minori?

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI

Per rispondere a tale domanda occorre preliminarmente chiarire cosa si intende per “sottrazione internazionale del minore”.
La sottrazione internazionale del minore si verifica quando chi non esercita la potestà esclusiva sul minore,  lo conduce illecitamente all’estero senza alcuna autorizzazione o non lo riconduce nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.
La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.). Si tratta di un fenomeno in continua crescita a causa della crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni tra persone di nazionalità diversa, c.d. unioni transnazionali.

LA NORMATIVA

 

Il minore ha diritto a mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori.

L’art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, sancisce il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambe le figure genitoriali, sempre che questo non sia contrario al suo interesse. Detto principio, è stato ripreso nell’ordinamento italiano, dalla legge n. 54/2006 sulla separazione dei genitori e sull’affidamento condiviso dei figli.

 

I DIRITTI IN RILIEVO:

 

Il diritto alla bigenitorialità. Nessun genitore può privare arbitrariamente il figlio dell’altra figura genitoriale di riferimento. Al contrario, i genitori hanno il dovere di incentivare e sensibilizzare i propri figli ad avere un rapporto continuativo con l’altro genitore.

Il diritto del minore a non abbandonare il contesto di vita in cui è cresciuto. L’allontanamento del minore dall’ambiente nel quale è sempre vissuto, dove ha costruito il centro dei suoi affetti e interessi e i primi importanti punti di riferimento, è un atto di violenza, suscettibile di arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del fanciullo.

 

E’ POSSIBILE RICORRERE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE?

 

Mentre la legge italiana nulla prevede a tal proposito, al livello europeo è stato istituito già dal 1987 l’ufficio del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale dei minori.

In considerazione di ciò, in Italia, proprio in questi anni, la giurisprudenza si sta muovendo disponendo all’interno dei procedimenti per sottrazione internazionale dei minori, un percorso di mediazione familiare per i genitori.

 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE DELEGATA

 

Il Tribunale per i minorenni, competente a decidere per la controversia in esame, è l’organo giudiziario che garantisce la realizzazione di un diritto per i minori e che utilizza a tal fine tutti gli istituti giuridici ritenuti significativi per il raggiungimento di questo scopo.

Il Tribunale dei minori di Bologna con la sentenza del 05/03/2015 è stato chiamato a decidere sul rientro negli Stati Uniti di minori trattenuti illecitamente in Italia e per farlo ha effettuato una importante indagine sul modo in cui il superiore interesse del minore potesse concretamente realizzarsi.

Nel caso di specie, entrambi i genitori avevano manifestato di essere ancora aperti ad una riconciliazione, e una decisione nel merito, circa la sussistenza o meno della sottrazione a livello internazionale, avrebbe comportato, in caso positivo, l’ordine di ricondurre immediatamente i minori negli Stati Uniti, e in caso negativo un non luogo a provvedere, lasciando così irrisolti i conflitti tra i coniugi. Una simile decisione avrebbe definito la lite ma non avrebbe aiutato i genitori a gestire  il conflitto, non rispettando così il principio cardine del nostro ordinamento, ovvero il supremo interesse del minore. Per tale motivo nel caso di specie, il giudice ha stabilito che è compito dei coniugi, con il supporto del mediatore,  mettere in campo tutte le risorse di cui sono dotati per raggiungere l’obiettivo di identificare ed elaborare una soluzione che possa essere la più vantaggiosa, non per le parti in causa, bensì per i minori. La mediazione nel caso in esame ha avuto la funzione di restituire ai minori un ristoro a lungo termine, di liberarli dalla tensione causata dal conflitto circa la collocazione in Italia o negli Stati Uniti. 

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