Oggi, voglio concentrarmi sulla “Forma della domanda”, prevista dall’art. 473bis 12 c.p.c. che amplia e specifica il contenuto dell’atto introduttivo del procedimento in materia di persone, minori e famiglie, come ad esempio, i ricorsi per separazione e divorzio che verranno depositati a partire dal 1° marzo 2023.
La domanda si propone con ricorso e deve contenere:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la determinazione dell’oggetto della domanda;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso dovrà anche indicare l’esistenza di altri procedimenti già pendenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
La Riforma introduce così un “doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti.” (Cfr. Relazione illustrativa D.L. n. 149/22)
Nel caso di domande di contributo economico, o comunque in presenza di figli minori, l’articolo in esame prosegue prevedendo che al ricorso debbano essere allegati una serie di documenti significativi, tra i quali:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Questi documenti consentiranno al giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico-patrimoniale delle parti.
L’articolo 473bis 12 c.p.c. si conclude con il seguente comma:
“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”
Secondo la Relazione Illustrativa al Decreto-legge in esame, il piano genitoriale
“consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.”
Sono in circolazione esempi di piani genitoriali, altamente strutturati o più semplici, che dovranno immancabilmente essere depositati con l’atto introduttivo del giudizio a partire dal 1° marzo prossimo.
In caso di discordanza tra i piani dei genitori, il giudice, in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis 50 c.p.c.,
“può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.”
Il giudice, tuttavia, è necessariamente escluso dal contesto esistenziale ed emotivo della famiglia, mentre nella mediazione familiare quello stesso contesto viene accolto e trattato con rispetto, come ogni altro aspetto della vita familiare.
In mediazione familiare sono dedicati specifici incontri alla cura dei figli e alla risistemazione economica della famiglia che si separa, in un’ottica di sostenibilità pratica ed emotiva.
Il piano genitoriale potrà essere una vera opportunità di dialogo e di pacificazione, oppure un’occasione persa. Affinché sia uno strumento utile e non un’altra arma da scagliare contro l’avversario, è necessario che venga utilizzato da professionisti consapevoli e preparati.
Se, infatti, proporre e concordare ogni aspetto della vita familiare, sin nei più piccoli dettagli, favorirà la concentrazione dell’attenzione sui bisogni e i diritti dei figli, d’altro lato, in mano a professionisti poco propensi a descalare il conflitto e legati ad una posizione giudicante, volta esclusivamente ad individuare torti e ragioni, il piano genitoriale depositato all’inizio di un contenzioso rischia di cristallizzare delle pretese e delle consuetudini disfunzionali in seno alla famiglia. Questo non migliorerà le cose.
Ma io sono ottimista. Mi piace pensare che questa riforma sia un’occasione per noi avvocati per formarci ulteriormente, acquisendo alcune competenze cardine della mediazione familiare, oppure per aprirci alla collaborazione con chi, come i mediatori familiari, o altri operatori del settore, si occupa di queste cose tutti i giorni in maniera professionale e rispettosa.