Skip to main content

Colleghi… di famiglia!

Stabilire un rapporto produttivo e corretto con i colleghi è parte integrante del lavoro degli avvocati, compresi, evidentemente, gli avvocati di famiglia.

A tutti gli avvocati è capitato di incontrare dei colleghi che, per un malinteso senso del dovere di colleganza, pensano che tu debba dar loro ragione. Il passaggio logico è semplice, cerco di spiegarlo riportando un ipotetico colloquio intrapsichico di uno di questi colleghi.

Poiché siamo colleghi, sappiamo entrambi che uno di noi sta difendendo il cliente che ha torto e, [guarda caso] il cliente che ha torto è il tuo! Pertanto, siamo d’accordo che tutti abbiano diritto a una difesa, ma se t’azzardi a far bene il tuo dovere e a impiantare una difesa puntuale e sensata che mi spiazza… Non sia mai! Tra colleghi queste cose non si fanno!

Ai rapporti coi colleghi è dedicato il Titolo III del Codice Deontologico forense e la Relazione Illustrativa al codice spiega che nella corretta e riservata interlocuzione tra i colleghi si trova una delle disposizioni più meritevoli di essere osservate, per il decoro della professione e per la più efficace tutela delle parti assistite.

Eppure, quante volte ci è capitato vedere colleghi “sventolare” sul banco del giudice la corrispondenza riservata, salvo poi chiedere il permesso di produrla, non perché si aspettino che tale permesso venga loro accordato, ma per manipolare l’andamento di un’udienza o di una decisione, camminando sul filo dell’infrazione disciplinare.

Questi comportamenti, purtroppo più frequenti di quanto si vorrebbe, fanno male. Fanno male all’andamento del processo inasprendo i toni, fanno male al decoro della professione di avvocato. Fanno male soprattutto all’avvocato che li subisce che, quando non perde le staffe, spesso se li porta con sé, quasi riponendoli metaforicamente nella cartelletta assieme al resto della pratica.

L’art. 42, commi 1 e 2 del Codice Deontologico così recita: “1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. 2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.”

Eppure, quanti colleghi e colleghe possono raccontare di riferimenti personali, talvolta ingiuriosi, apprezzamenti fuori luogo e vere e proprie offese ricevute da un collega, persino in udienza? Molti, purtroppo.

All’avvocato di famiglia, oltre alla competenza nella materia, è richiesto anche di avere una formazione multidisciplinare per valutare le conseguenze delle proprie scelte difensive, compresa la capacità di avere una particolare sensibilità nel trattare le vicende di famiglia: l’avvocato deve comprendere le emozioni del proprio assistito, senza farsene travolgere.

Inoltre, l’avvocato di famiglia deve comprendere che non ci sono né vincitori, né vinti e che far abbandonare i motivi di conflittualità personali per avvantaggiare tutta la comunità familiare e, in special modo, i figli, deve essere considerato un grande successo professionale.

Arriverà un giorno in cui tutti i familiaristi saranno formati a questo nuovo paradigma, ma nel frattempo, come si fa? Trovare un luogo di confronto e di scambio dove, senza pettegolezzi, ma in maniera onesta si prende contatto con le proprie emozioni, anche quelle scatenate da un incontro con un collega che si muove sul filo dell’esposto disciplinare, può essere molto utile.

Sgombrare il campo da agganci emotivi e da risentimenti personali per affrontare serenamente anche gli episodi più incresciosi nella professione legale, a tutto vantaggio del nostro operato come avvocati, della famiglia intera (sia i nostri assistiti che gli altri) e del nostro benessere nella vita quotidiana. Quindi, perché non iniziamo a farlo?

Continua a leggere gli ultimi articoli di Maria Francesca Francese.

HAI TROVATO QUESTO ARTICOLO INTERESSANTE? CONDIVIDILO